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Babilonia
Lo
scopo del
matrimonio era quello di dare manodopera alla casa del
marito. Il Padre era il signore della casa ed esercitava una
autorità assoluta. Ciò nonostante:
a)
i beni materiali della famiglia appartenevano in egual misura ai
due coniugi.
Questo
è particolarmente notevole in considerazione del fatto che assomiglia
molto a ciò che recita l’art. 177 C.C. ove tra l’altro si legge:
“Costituiscono
oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi
insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli
relativi ai beni personali”
b)
entrambi i coniugi erano responsabili dei debiti contratti
durante il matrimonio.
Anche
questo aspetto è particolarmente notevole in considerazione del fatto
che anch’esso assomiglia a ciò che si legge all’art. 186 del nostro
C.C. che così recita:
“I
beni della comunione [177], rispondono: …. d) di ogni obbligazione
contratta dai coniugi
L’ampia
potestà disciplinare paterna nei confronti della famiglia però non
autorizzava il capo di casa a decidere del diritto di vita o di morte
dei membri della propria famiglia sebbene poteva infliggere severi
castighi ai suoi congiunti, diseredarli, cacciarli di casa ed in caso di
debito consegnarli come pegno ai creditori.
Quanto
alla donna, la legge le garantiva determinate prerogative:
1)
doveva prendersi cura dei figli ed era comproprietaria dei beni
che la famiglia riusciva ad accumulare. A tal proposito oltre a quanto
sopra detto in relazione alla comunione legale dei beni c’è da
aggiungere che il nostro art. 230 bis del C.C. così recita: “….il
familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro
nella famiglia o nell’impresa familiare…..partecipa agli utili
dell’impresa familiare …. E partecipa agli utili dell’ìimpresa
familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi
dell’azienda”
2)
Poteva concludere compravendite, fare prestiti, contrarre debiti,
fare regali ed agire in sede giudiziaria.
3)
La dote e i doni ricevuti dallo sposo restavano di proprietà
esclusiva della donna che poteva servirsene per il proprio mantenimento
qualora fosse rimasta vedova. Anche in tale caso è notevole la
similitudine con il nostro articolo 179 lett. b) del nostro C.C.: “Non
costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
…b) i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di
donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o del
testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione.
4)
La donna poteva esercitare la patria potestà. Anche in tal caso
ci si richiama all’art. 316 C.C.: Il figlio è soggetto alla potestà
dei genitori sino alla maggiore età. La potestà è esercitata di
comune accordo da entrambi i genitori
Il matrimonio
Il
matrimonio era di fatto un legame giuridico al fine di unire due
famiglie. Le famiglie si accordavano con molto anticipo quando i futuri
coniugi erano ancora bambini. Così la famiglia dello sposto faceva la
propria offerta alla famiglia della sposa. Il giorno dello sposalizio la
famiglia dello sposo rendeva omaggio alla sposa offrendole svariati doni
ed offrendo cibo e bevande destinati al banchetto. In cambio la famiglia
della sposa assegnava alla ragazza una dote. La cerimonia consisteva di
fatto nella consegna dal marito alla moglie di un velo da cui non doveva
più separarsi e in presenza di testimoni pronunciava la formula: “Sii
mia moglie ed io sarò tuo marito”.
Essenziale
era la stipulazione di un contratto scritto in cui si definivano diritti
e doveri reciproci dei coniugi. Anche in tal caso non può non venire
alla mente quanto recita l’art. 93 del nostro C.C.: “La celebrazione
del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura
dell’ufficiale dello stato civile” nonché l’art. 143 del C.C. ove
si legge: Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi
diritti e assumono i medesimi doveri…
Non
appena la donna generava figli, godeva di maggiori diritti: non poteva
essere ripudiata ne costretta ad autorizzare il marito a prendere spose
secondarie o concubine vitto che lei aveva provveduto a garantire
all’uomo la discendenza.
Il
caso di morte del marito, la donna poteva contare oltre che sui beni
ricevuti in dote o in donazione su parte dei beni che costituivano
l’asse ereditario.
Questo
è simile a quanto disponono gli artt. 536 e segg. del C.C. ove si
legge: si attribuisce al coniuge il diritto di erede legittimo.
In
caso di vedovanza la legge autorizzata la donna a continuare a vivere
nella casa coniugale. Anche in questo caso non può non venire in mente
quanto disposto dall’art. 540 del C.C.: al coniuge sono riservati i
diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso
sui mobili che la corredano.
Tuttavia
la donna poteva contrarre un nuovo matrimonio (vedi art. 149 C.C. circa
lo scioglimento del matrimonio con la morte di uno dei coniugi) a patto
che venisse redatto un inventario giudiziario dei beni per evitare che
venissero pregiudicati gli interessi dei figli.
Il divorzio
La
società babilonese riconosceva l’istituto del divorzio. Se a
servirsene era la donna essa doveva motivarlo; se non era motivato essa
veniva legata e gettata nel fiume. Se il motivo era valido la donna
recuperava la propria dote senza diritto ad indennizzo. Se la richiesta
veniva dall’uomo per sterilità della donna questo lo autorizzava a
ripudiare la prima e prendere una nuova sposa.
Nel
caso in cui era la donna ad andarsene e questa faceva acquisti senza
autorizzazione del marito e dilapidasse il patrimonio familiare, questi
poteva ripudiarla senza versarle alcun indennizzo oppure ridurla in
schiavitù.
ARTE
ED ARCHITETTURA
Mentre gli egiziani usavano la pietra a causa della
mancanza di materiale nella regione, i babilonesi usavano
i mattoni cotti in fornaci o seccati al sole. Un elemento architettonico delle
opere babilonesi erano gli archi. Importanti furono le ziqqurat, specie di templi costruiti a ripiani sovrapposti, ognuno dei quali
era più piccolo del precedente e diversamente colorato, terminanti in
una terrazza piana dove i sacerdoti scrutavano gli astri. Famosi erano i babilonesi per la costruzione di canali,
ponti, dighe ed argini. I PIANI URBANISTICI ERANO ACCURATI.
Il ritrovamento che più di tutti emoziona e rinnova
il mistero è quello del magnifico palazzo del re Nabucodonosor II, che
probabilmente ospitava una delle sette meraviglie del mondo antico, nota
come " I giardini pensili di Babilonia ".
Scorrendo gli antichi testi, in special modo quelli
attribuibili ad Erodoto, e analizzando i ritrovamenti archeologici si può
ipotizzare che la parte orientale della cinta urbana, che
complessivamente era di circa otto chilometri, fosse composta da due
muri, uno interno e uno esterno, e che lo spazio tra essi fosse stato
riempito con sassi e terra formando un camminamento di oltre 20 metri di
larghezza. Questa strada era rivestita da mattonelle smaltate azzurre e
ornata con 120 leoni di grandi dimensioni e passava sotto la celebre e
gigantesca porta Ishtar, che come le altre porte era stata decorata con
immagini di animali sacri, tori e draghi, ricoprendo così, con
mattonelle colorate, le strutture architettoniche.
Proprio presso la Porta Ishtar si trovavano alcune
strutture a volta, con enormi fondamenta che sorreggevano i grandi
terrazzamenti artificiali ed erano la base di sostegno per i famosi
giardini pensili di Babilonia. Anchè se non si può avere certezza che
questa fosse l'esatta ubicazione l'esistenza dei giardini pensili,
testimoniata dalle antiche fonti babilonesi e greche, è fuori
discussione. Oltre alle fonti storiche c'e anche la leggenda che narra
che il re Nabucodonosor II li fece costruire intorno al 600 a.C. per
ridare a sua moglie, originaria della lussurreggiante regione della
Media, antica regione dell'Iran, un ambiente accogliente e familiare,
creando per lei un illusorio paesaggio artificiale di montagne e boschi.
In
breve
Babilonia
era una città bellissima, piena di canali, ponti, dighe, argini, e
costruita con mattoni. Tra
le più importanti opere: i templi (ziqquarat) . Tra le opere più belle
al mondo: i giardini pensili Codice di Hammurabi I beni materiali della famiglia appartenevano in egual misura ai due coniugi. Codice Civile art. 177:
“Costituiscono
oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi
insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di
quelli relativi ai beni personali” * Codice di Hammurabi
entrambi i coniugi sono responsabili dei debiti contratti durante il
matrimonio. Codice Civile art. 186:
“I
beni della comunione [177], rispondono: …. d) di ogni
obbligazione contratta dai coniugi * Codice di Hammurabi
La donna è comproprietaria
dei beni che la famiglia riusce ad accumulare. Codice Civile art. 230:
“….il
familiare che presta in modo continuativo la sua attività di
lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare…..partecipa
agli utili dell’impresa familiare …. E partecipa agli utili
dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché
agli incrementi dell’azienda” * Codice di Hammurabi
dote e i doni ricevuti dallo sposo restavano di proprietà esclusiva
della donna Codice Civile art. 179 lett. b: “Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: …b) i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o bel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione. * Codice di Hammurabi
La donna può esercitare la patria potestà. Codice Civile art. 316:
Il
figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggiore
età. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i
genitori * Codice di Hammurabi
Essenziale è la stipulazione di un contratto scritto in cui si
definivano diritti e doveri reciproci dei coniugi. Codice Civile artt. 93 e 143:
La
celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla
pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile”
(93); Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli
stessi diritti e assumono i medesimi doveri…(143) * Codice di Hammurabi
Il
caso di morte del marito, la donna può contare oltre che sui beni
ricevuti in dote o in donazione su parte dei beni che costituivano
l’asse ereditario. Codice Civile art. 536:
si
attribuisce al coniuge il diritto di erede legittimo. * Codice di Hammurabi
In caso di vedovanza la legge autorizzava la donna a continuare a vivere
nella casa coniugale. Codice Civile art. 540: Al coniuge sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano. |
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