Il contratto nazionale
di lavoro giornalistico
Il contratto nazionale di lavoro è un testo naturalmente importante ma che pochi di noi conoscono. Siamo abituati, nella maggior parte dei casi, a lasciare che siano la Federazione o i singoli Cdr a vedersela con le aziende o con la Fieg nei momenti in cui il contratto va rinnovato, o anche semplicemente applicato. Qui riportiamo la parte che riguarda il trattamento economico dei giornalisti. Ricordiamo a tutti che proprio in questi mesi è in corso un duro confronto con gli editori per il rinnovo contrattuale. E quindi pubblichiamo anche la piattaforma presentata alla Fieg dalla Federazione Nazionale della Stampa.

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Giornalisti:

il "contratto economico" 1997-1999
Tra la Fnsi e la Fieg si è convenuto il rinnovo del biennio ottobre 1997/settembre 1999 della parte economica della vigente disciplina collettiva giornalistica sulla base dei seguenti criteri e modalità:
1) Decorrenza e durata
Il rinnovo della parte economica del contratto ha decorrenza dal 1° ottobre 1997 e scadenza al 30 settembre 1999
2) Incrementi dei minimi
Il valore del minimo tabellare in atto al 30 settembre 1997 per il livello 100 della vigente scala parametrale (redattore oltre 18 mesi di anzianità professionale, redattore oltre 30 mesi di anzianità professionale) è incrementato di £. 80.000 a regime.
Il suddetto importo verrà corrisposto sulla base dei seguenti frazionamenti e cadenze:
1° maggio 1998 = £. 40.000
1° gennaio 1999 = £. 40.000
Gli aumenti tabellari per le altre qualifiche risultano determinati sulla base del parametro in vigore al 30 settembre 1997 rispettivamente per i giornalisti professionisti e praticanti in servizio al 30 novembre 1995 ovvero assunti dal 1° dicembre 1995 e corrisposti con la decorrenza e il rapporto in precedenza indicato.
Il valore dei minimi di retribuzione per i collaboratori fissi (art. 2) per i corrispondenti (art. 12) e per i pubblicisti part time (art. 36) in atto al 30 settembre 1997 è incrementato a regime dei seguenti valori che tengono conto dell'incidenza prodotta dalla contribuzione a carico azienda per previdenza complementare prevista dal successivo paragrafo 6 e che non trova applicazione per le indicate qualifiche:
- collaboratori fissi
.per almeno due collaborazioni al mese limitatamente agli addetti ai periodici + £. 5.000
.per almeno 4 collaborazioni al mese + £. 10.000
.per almeno otto collaborazioni al mese + £. 20.500
- corrispondenti art. 12
a)      + £. 31.000
b)      + £. 20.500
c)      + £. 17.000
d)      + £.  9.000
- pubblicisti che operano nelle redazioni decentrate
o negli uffici di corrispondenza         + £. 55.500
Gli indicati incrementi sono corrisposti per il 50% a decorrere dal 1° maggio 1998 e per la parte residua a decorrere dal 1° gennaio 1999.
3) Una tantum
A copertura del periodo di vacanza contrattuale ai giornalisti professionisti ed ai praticanti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato ex art. 1 del contratto ed in servizio alla data del 1° maggio 1998 verrà corrisposta una una tantum uguale per tutte le categorie pari a £.500.000.

Per i giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale e indeterminato (allegato E del contratto) l'importo dell'una tantum è riproporzionato in base alla durata della prestazione lavorativa.

Per i pubblicisti part time ex art. 36, i collaboratori fissi (art. 2) ed i corrispondenti (art. 12) titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'una tantum è pari a :

- per i pubblicisti part time £. 300.000
- per i collaboratori fissi e corrispondenti £.150.000
L'una tantum verrà corrisposta in coincidenza con il pagamento delle retribuzioni di luglio
Per gli assunti successivamente al 1° ottobre 1997 il suddetto importo verrà corrisposto pro quota in relazione ai mesi di servizio effettuati dalla data di assunzione al 30 aprile 1998.
La suddetta una tantum non produce effetti diretti ed indiretti sugli istituti di legge e di contratto ivi compreso il TFR.
A richiesta del giornalista, in sostituzione del pagamento dell'una tantum, nella retribuzione del solo mese di gennaio 1999 verranno inserite £. 500.000 (o eventuali frazioni) che saranno devolute al Fondo complementare quale contributo volontario aggiuntivo del giornalista medesimo.
4) E.D.R.
A decorrere dal 1° giugno 1998 le aziende cesseranno di corrispondere a "Fondo sindacale di previdenza integrativa dei giornalisti italiani " la somma di £. 25.000 di cui all'art. 2 dell'accordo nazionale 8 luglio 1993.

A decorrere dal 1° giugno 1998 ai giornalisti professionisti ex art. 1 del contratto e ai praticanti viene erogata una somma forfettaria a titolo di elemento distinto dalla retribuzione di £. 20.000 mensili per 13 mensilità. Tale somma produce effetti esclusivamente sul TFR risultando in particolare esclusa ogni ulteriore incidenza diretta o indiretta sugli istituti contrattuali e di legge essendo comprensiva di tali incidenze.

5) Fondo integrativo di previdenza (ex fissa)
- Ripianamento del deficit di gestione in atto al 31 dicembre 1995

In relazione a quanto previsto dall'art. 59, comma 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha autorizzato l'INPGI ad anticipare al Fondo integrativo da esso gestito le somme occorrenti per il ripianamento del disavanzo registrato al 31 dicembre 1995 pari a £. 27.146.902.374;

Considerato che la norma stessa dispone la restituzione delle predette somme all'Istituto da parte delle aziende (esclusa la Rai- Radiotelevisione Italiana) sulla base di un piano di ammortamento decennale che, previe intese con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria, deve essere predisposto dall'INPGI; tenuto conto delle facoltà che in materia contributiva il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 riconosce alle organizzazioni sindacali medesime, si stabilisce quanto segue:

a) a decorrere dal 1° luglio 1998 e sino al 30 giugno 2008 le aziende verseranno all'INPGI a titolo di addizionale contributiva ex lege 27 dicembre 1997, n. 449 una aliquota dello 0,35% sulle retribuzioni dei giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 1, 2 e 12 del contratto;

b) il gettito contributivo in questione riscosso dall'Istituto nell'indicato periodo decennale comprenderà, oltre il rimborso della somma anticipata per la liquidazione delle prestazioni previdenziali, nell'importo sopra indicato di £. 27.146.902.374, anche una somma a titolo di interessi di ammortamento pari a £. 10.554.196.626 per un importo globale, comprensivo dei due elementi, di £. 37.701.099.000;

c) l'ammortamento della predetta somma di £. 37.701.099.000 su base decennale con l'aliquota contributiva fissa dello 0,35% tiene conto dei seguenti elementi:

- incasso mensile del contributo da parte dell'Istituto con contestuale diminuzione della quota di capitale anticipato;
- quota interessi di ammortamento decrescente;
- lievitazione del monte retributivo assoggettato a contribuzione nel periodo interessato;
d) l'Istituto e le parti firmatarie procederanno biennalmente a verifiche sull'andamento del piano di ammortamento, al fine di accertare anche con proiezione sul successivo biennio, la congruità dell'addizionale contributiva fissata che potrà essere corretta con specifico accordo in aumento o diminuzione a seconda della situazione accertata in modo che l'ammortamento del capitale e degli interessi di cui al punto b) avvenga improrogabilmente entro e non oltre il 30 giugno 2008.
- Verifiche sull'andamento della gestione

Fieg e FNSI convengono di rinviare le verifiche sull'andamento della gestione e l'adozione degli interventi previsti dall'ultimo comma dell'allegato L alla disciplina collettiva giornalistica dell'ottobre 1995 al termine della vigenza del presente accordo e, quindi, entro il 30 settembre 1999. Resta confermato che l'eventuale incremento dell'aliquota contributiva di finanziamento avrà decorrenza successiva alla data di scadenza del presente accordo con conseguente imputazione delle incidenze in sede di rinnovo biennale dei minimi contrattuali.

Fieg e Fnsi, fermo restando quanto disposto al precedente comma, ed al fine di individuare elementi atti a consentire recuperi sull'andamento finanziario della gestione concordano, congiuntamente all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, di:

- ridurre dal 4% al 2% l'ammontare delle spese di amministrazione della gestione previste dall'art. 9 della Convenzione 8 giugno 1994 a decorrere dal 1° gennaio 1998;

- ridurre dal 12% al 5% la misura degli interessi annui prevista dal quinto comma dell'art. 6 della Convenzione 8 giugno 1996 per i casi di ritardato pagamento delle prestazioni ivi previste a decorrere dal giugno 1998;

- operare congiuntamente per ottenere l'abolizione della contribuzione di solidarietà di cui all'art. 9 bis della legge 1° giugno 1991 n. 166 e successive modificazioni ed integrazioni limitatamente alle contribuzioni dovute al Fondo integrativo di previdenza gestito dall'INPGI. Qualora, realizzate le modifiche legislative necessarie, le organizzazioni sindacali verifichino situazioni di squilibrio le risorse recuperate con l'abolizione della contribuzione di solidarietà saranno messe per la parte necessaria a disposizione della gestione con incremento dell'aliquota di finanziamento e ciò anche prima dell'eventuale adozione degli interventi sopra indicati.

Il presente paragrafo 5) è sottoscritto anche dall'INPGI per gli effetti applicativi di diretta competenza dell'Istituto.

6) Previdenza complementare
In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, Federazione Italiana Editori Giornali e Federazione Nazionale della Stampa Italiana convengono di adeguare il sistema di previdenza complementare gestito dal "Fondo Sindacale di Previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani" istituito in attuazione del protocollo contrattuale sottoscritto il 10 aprile 1987 alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni..

Il sistema di previdenza complementare risulterà basato sul principio della volontarietà di adesione per i futuri iscritti e della capitalizzazione e sarà gestito pariteticamente fra le organizzazioni che lo costituiscono. Al fondo sono iscritti i dipendenti giornalisti professionisti in possesso delle qualifiche di cui all'art. 11 del contratto di lavoro nonchè i direttori, i vice direttori ed i condirettori e che rientrano nel campo di applicazione della disciplina collettiva giornalistica stipulata dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Il sistema di previdenza complementare sarà finanziato sulla base dei seguenti criteri:

a) contributo a carico del datore di lavoro pari allo 1% della retribuzione annua del giornalista calcolata sui seguenti elementi tassativamente individuati: minimo tabellare (per i direttori, condirettori e vice direttori il minimo tabellare viene convenzionalmente individuato nel minimo di tabella del redattore capo aumentato del 20%), contingenza, aumenti periodici di anzianità, turno notturno, tredicesima, indennità redazionale e relativa aggiunta, festività nazionali e infrasettimanali, festività soppresse, domeniche e relative incidenze, indennità compensativa (15° comma art. 7 del contratto), maggiorazione per giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa (ultimo comma art. 10 del contratto).

Conseguentemente risultano tra l'altro esclusi dalla base di computo i superminimi individuali e collettivi, i compensi relativi alle prestazioni per lavoro straordinario, anche se individuati in forma forfettaria, nonchè i trattamenti conseguenti alla contrattazione aziendale prevista dall'art. 46 della disciplina collettiva.

Qualora gli elementi retributivi base di computo della contribuzione e individuati al primo comma della presente lettera costituiscano sia singolarmente che cumulativamente oggetto di erogazione forfettaria e tale erogazione ricomprenda altresì elementi retributivi esclusi dall'imposizione contributiva (es. superminimi individuali, lavoro straordinario, ecc.) l'erogazione forfettaria è assunta a base di calcolo della contribuzione per un importo pari al 40% del relativo ammontare.

b) contributo a carico del dipendente pari allo 0,10% della retribuzione annua come determinata al punto a);

c) quota del TFR pari all'ammontare annuo del contributo di cui alla lettera a) .

La misura degli accantonamenti annuali al TFR è conseguentemente ridotta dell' importo di cui alla precedente lettera c).

La contribuzione di cui alle lettere a) e b) troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1999 ed a seguito di espressa adesione dell'interessato che abbia acquisito lo status di giornalista professionista successivamente al 28 aprile 1993. La contribuzione di cui alla lettera c), ferma restando l'indicata adesione, avverrà in unica soluzione annuale da versare, in fase di prima applicazione, entro il dicembre 1999.

Per effetto di quanto previsto al punto 4) la contribuzione di cui alla lettera a) sostituisce il contributo in cifra dallo stesso previsto.

Le parti si riservano di rivedere entro il 30 settembre 1998 lo statuto e l'eventuale regolamento del fondo.

Le parti si danno altresì atto che con la presente intesa non intendono novare l'ordinamento del "Fondo sindacale di previdenza integrativa dei giornalisti italiani" il quale mantiene quindi piena continuità rispetto all'atto istitutivo dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto: Fieg, Fnsi e Inpgi.
Il nuovo allegato "M" sulle società di servizi
La Fieg e la Fnsi, nell’intento di fornire una più precisa interpretazione di alcuni criteri contenuti nella dichiarazione congiunta (allegato M) di cui al Contratto nazionale di lavoro giornalistico 16 novembre 1995, convengono quanto segue:
1) il ricorso alle strutture di produzione esterna non deve determinare riduzione dell’occupazione giornalistica nella testata committente;

2) il ricorso alle predette strutture deve essere effettuato nel rispetto delle norme legislative concernenti il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro;

3) l’informativa ai C.d.R. sul contenuto e le finalità delle nuove iniziative editoriali, realizzate con l’utilizzo di strutture di produzione esterna, deve contenere tutti gli elementi utili per identificare il progetto editoriale;

4) l’attestazione di cui al punto c) dell’allegato M deve intendersi riferita all’applicazione del contratto nazionale di lavoro di categoria ai giornalisti con rapporto di lavoro subordinato.

L’accordo spiegato dalla Fnsi

Roma, 5 giugno 1998. "Dopo quasi 6 mesi di trattative ed una giornata di sciopero è stato firmato ieri sera l'accordo per il rinnovo della parte economica biennale del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti tra la Federazione degli Editori e la Federazione della Stampa.

L'accordo prevede la definizione per contratto dell'avvio, per la prima volta nella storia della categoria, di un sistema di previdenza integrativa per tutti i giornalisti dipendenti dalle aziende dell'informazione.

Il Fondo previdenziale sarà attivo a partire dal 1 gennaio 1999 e sarà finanziato dalle somme accantonate nel precedente Fondo sindacale di previdenza integrativa, da un contributo dell'1% sulle voci contrattuali a carico dei datori di lavoro, da una quantità analoga da prelevare sul trattamento di fine rapporto annualmente maturato, dallo 0,1% a carico dei giornalisti dipendenti.

Ciascun giornalista avrà una posizione di previdenza complementare presso il Fondo nella quale potrà far confluire ulteriori contributi individuali che saranno completamente defiscalizzati. Nelle prossime settimane la Giunta e il Consiglio Nazionale della FNSI approveranno le modifiche allo statuto del Fondo in modo da renderlo operativo nel prossimo anno.

L'intesa raggiunta ieri sera prevede, inoltre, la corresponsione di un aumento salariale sul minimo del redattore ordinario di 100 mila lire a regime, delle quali 40 mila lire a partire dal 1° maggio 1998, 20 mila lire in EDR a partire dal 1° giugno 1998 e altre 40 mila lire a partire dal 1° gennaio 1999. Tali aumenti saranno riparametrati per le altre qualifiche contrattuali. Le 20 mila lire in EDR assorbono il contributo fisso di 25 mila lire già versato dalle aziende per ogni giornalista sul vecchio Fondo sindacale di previdenza integrativa.

Aumenti retributivi rapportati proporzionalmente a quelli per il redattore ordinario saranno corrisposti ai collaboratori (art. 2) ai corrispondenti (art.12) e ai pubblicisti nelle redazioni decentrate e degli uffici di corrispondenza (art.32).

A tutti i giornalisti ed ai praticanti verrà corrisposta una indennità una tantum di 500 mila lire a copertura dei mesi trascorsi. Per i praticanti la cifra è uguale a quella dei professionisti in quanto per gli stessi non verrà erogato il contributo per la previdenza complementare fino al superamento dell'esame professionale.

Per quanto riguarda la cosiddetta ex fissa è stato approvato il piano di ammortamento che consentirà, attraverso il prestito definito con l'Inpgi, di poter erogare in tempi brevi a tutti i giornalisti che l'hanno maturata, la predetta indennità di natura previdenziale.

La FIEG e la FNSI hanno anche sottoscritto un protocollo sui service che affronta solo alcune delle questioni poste dal Sindacato dei giornalisti. Si tratta di una prima significativa risposta, non ancora soddisfacente, all'esigenza di una corretta interpretazione della norma contrattuale.

Le due Federazioni hanno convenuto tra l'altro che il ricorso ai service non debba determinare riduzione dell'occupazione giornalistica, che il ricorso a queste strutture debba essere effettuate nel rispetto della legge sul divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, che sia prevista una informativa ai comitati di redazione sul progetto editoriale del service, che ai giornalisti di queste strutture sia applicato il contratto di lavoro giornalistico.

La FNSI, la FIEG e l'INPGI hanno infine sottoscritto l'accordo per il piano di risanamento e di contenimento dei costi dell'Istituto di Previdenza dei Giornalisti, già approvato dal consiglio generale dell'Inpgi e del consiglio nazionale della FNSI. La Federazione della Stampa esprime grande soddisfazione per lo storico avvio della previdenza integrativa dei giornalisti, che apre prospettive importanti al futuro previdenziale della categoria.

La FNSI deve però sottolineare la testarda miopia degli editori che non hanno voluto affrontare con serietà la questione della definizione di regole minime di comportamento nei confronti dei giornalisti free lance, che svolgono cioè lavoro autonomo. L'impegno al rispetto dei tempi di pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo e la decisione della FIEG di dedicare una sessione dei propri organismi al problema non può soddisfare l'attesa di migliaia di giornalisti free lance, per i quali non esistono tutele di lavoro.

Il sindacato dei giornalisti intende difendere in tutte le sedi, anche giudiziarie, il lavoro autonomo dei giornalisti e chiede alla FIEG di modificare radicalmente la propria posizione, incomprensibile e ingiustificata. Così come la FNSI annuncia che riproporrà con forza e determinazione la questione dei service nel prossimo negoziato per il rinnovo quadriennale dell'intero contratto di categoria che la Federazione della Stampa ha deciso di anticipare al prossimo autunno. Sull'anticipo del trattative si è detta disponibile la stessa FIEG.

La Federazione della Stampa ringrazia tutti i colleghi che, con la mobilitazione e la lotta, hanno consentito di chiudere in maniera soddisfacente un contratto biennale che sarà valutato dalla Conferenza nazionale dei comitati di redazione e dal consiglio Nazionale che si svolgeranno entro il mese di giugno. La FNSI ringrazia la commissione contratto il cui lavoro proseguirà sin dalle prossime settimane per definire gli orientamenti salariali e normativi della piattaforma contrattuale quadriennale».


La piattaforma della Fnsi
per il rinnovo contrattuale
 Roma, 22 giugno 1999
 
Care colleghe e cari colleghi,

La Federazione della stampa ha inviato in questi giorni alle controparti editoriali (Fieg ed emittenza radiotelevisiva nazionale pubblica e privata) le proprie proposte di modifica al Contratto Nazionale di Lavoro in scadenza il prossimo 30 settembre 1999.

La "piattaforma", che è stata approvata con un solo voto contrario dalla Conferenza nazionale dei comitati e fiduciari di redazione, riunita a Roma e Milano in videocollegamento e alla quale hanno partecipato i rappresentanti di oltre duecento testate giornalistiche, è stata successivamente ratificata, con due astensioni, dal Consiglio Nazionale federale.

Con l’invio della "piattaforma" si conclude un lungo iter di approfondimento e di consultazioni durato otto mesi e che ha visto, per la prima volta nella storia del nostro sindacato, un coinvolgimento attivo di tutte le strutture di base della categoria.

Nelle prossime settimane si aprirà la fase del confronto con gli editori.

Tutti siamo consapevoli delle rapide mutazioni del settore, delle forti tendenze alla "deregolamentazione", delle difficoltà oggettive che abbiamo di fronte. Ma tutti dobbiamo essere consapevoli che con questo contratto collettivo i giornalisti italiani non vogliono difendere interessi corporativi, ma intendono riaffermare il loro ruolo di ineludibile centralità ovunque si produca informazione.

Questo è il nostro obiettivo, forse difficile e ambizioso, ma sono certo che con il vostro attivo contributo di partecipazione e di sostegno riusciremo a riaffermare le nostre ragioni.

Per rendervi partecipi del nostro lavoro ho ritenuto utile, necessario e doveroso inviare a tutti voi il testo integrale delle nostre richieste.
 
 

Con i migliori saluti                                                     Paolo Serventi Longhi

 
PROPOSTE DI  MODIFICA AL CNLG 16.11.1995
 Si riportano di seguito le proposte di modifica al testo contrattuale in vigore segnalate in neretto e con evidenziazione delle parti di cui si chiede l’abrogazione. Gli articoli e i cpv. di articoli non riportati nel testo rimangono immutati.
Art. 1

    Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, di giornali on line/off line e in tutti i nuovi media di carattere giornalistico, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, le emittenti radiotelevisive private, e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, le società di servizi giornalistici (services) ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana anche al di fuori della redazione, a tempo pieno o a tempo parziale, con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività.
    Il lavoro autonomo è regolato dal protocollo allegato al presente contratto.
    La legge su "Ordinamento della professione giornalistica" del 3 febbraio 1963, n. 69 garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che "è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede".

Dichiarazione a verbale

    La Federazione Nazionale della Stampa per quanto la concerne ed in base ai mandati ricevuti dichiara che le norme del contratto nazionale di lavoro giornalistico costituiscono, nel loro complesso, il trattamento economico e normativo minimo inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato; esse, pertanto, si applicano ai giornalisti che prestino attività subordinata nei quotidiani, nei periodici, nei giornali on line/off line nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive, nelle società di servizi giornalistici (services) e negli uffici stampa. di qualsiasi azienda.

LAVORO A TEMPO PARZIALE
Inserire in calce all’art.1 il testo dell’allegato N (lavoro a tempo parziale in aziende editrici di periodici) estendendone l’applicazione a tutte le realtà editoriali previste dall’art.1 e aggiungendo il seguente cpv:
    In relazione a norme di legge che prevedano agevolazioni per i rapporti di lavoro a tempo parziale le parti si impegnano a realizzare accordi collettivi che ne regolino l’applicabilità nel settore editoriale, anche mediante accordi di livello aziendale.
Art. 2

 COLLABORATORI FISSI

Sostituire il 1° cpv con il seguente testo:
    Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio e che non svolgano la loro attività giornalistica nelle redazioni.
 CONTRATTI A TERMINE

 Art. 3

Modificare come segue il 3° cpv:
    L'incarico sarà limitato ad un periodo di tempo che non potrà comunque superare i dodici mesi. e solo in ragione di uno su dieci redattori o frazione di dieci salvo le assunzioni di giornalisti disoccupati o cassaintegrati iscritti negli elenchi di cui all'art.4 o per sostituzione dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza, puerperio, aspettativa, e per le cause previste dagli artt.6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Inserire il seguente nuovo cpv. dopo l’attuale 4° cpv:
    Le aziende dovranno sostituire con contratti a termine i giornalisti assenti per aspettativa, maternità, servizio di leva, licenza matrimoniale, o per malattia superiore ai 30 giorni, salvo accordi aziendali di miglior favore.

 Art. 4
Modificare come segue il secondo cpv. della Norma particolare del capitolo "Assunzione – Periodo di prova"
    In deroga a quanto stabilito dal terzo comma del presente articolo, in caso di assunzione da parte di azienda editrice di soli periodici il giornalista può essere chiamato a prestare la sua opera per più testate che dovranno essere indicate nella lettera di assunzione, ferma restando l’indicazione di una singola testata di riferimento ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dall’applicazione del presente contratto.

Modificare come segue il punto 1) del capitolo "Situazione occupazionale"

    A) Commissione nazionale paritetica

    1) È istituita dalle parti una Commissione nazionale paritetica incaricata di verificare l'andamento dell'occupazione nell'ambito della categoria giornalistica e di accertare l'entità del fenomeno della disoccupazione al fine di agevolare il riassorbimento.
    La Commissione procede con periodici aggiornamenti alla formazione e tenuta di elenchi distinti dei giornalisti professionisti in stato di disoccupazione o in Cassa integrazione guadagni (CIG). L'iscrizione negli elenchi avviene su richiesta dell’interessato, che autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi della legge 675/1996. L’iscrizione nell’elenco avrà validità per 12 mesi e potrà essere annualmente rinnovata. Gli elenchi, in relazione alla provenienza dei giornalisti disoccupati, saranno suddivisi in: provenienti da quotidiani, da periodici, da agenzie di stampa, dalla RAI-TV, da emittenti radiotelevisive private, da uffici stampa e da altre aziende.
    Non possono essere iscritti negli elenchi dei giornalisti professionisti o, se inclusi, devono essere cancellati

a) i giornalisti professionisti per i quali risultino versati all’Inpgi meno di sei contributi previdenziali derivanti da rapporto di lavoro regolato dall’art.1 del contratto ovvero meno di dodici contributi previdenziali derivanti da rapporto di lavoro regolato dall’art.2 o 12;
b) i giornalisti che, avendo uno o più rapporti continuativi ex artt. 2 e 12, percepiscono un compenso globale superiore al 70% della retribuzione minima del redattore ordinario;
c) i giornalisti che godono di un trattamento pensionistico INPGI almeno pari alla retribuzione minima del redattore ordinario.
Si considerano comunque iscritti all’Inpgi e, quindi, possono essere iscritti negli elenchi dei giornalisti disoccupati anche i giornalisti che abbiano ottenuto una sentenza provvisoriamente esecutiva con la quale sia stata riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico.
I giornalisti posti in CIG a seguito di crisi o di cessazione di attività aziendale sono iscritti in un elenco speciale; a tal fine la Commissione potrà acquisire dall'INPGI trimestralmente gli elenchi nominativi dei giornalisti disoccupati o posti in CIG che ricevono le relative prestazioni.
Fermo restando quanto disposto dall'allegato protocollo D (Consultazione sindacale), i giornalisti che, cessato per qualsiasi motivo il trattamento di integrazione guadagni, restino senza occupazione, possono, a domanda, essere trasferiti nell'elenco nazionale dei giornalisti disoccupati.
Sarà formato anche un elenco di praticanti il cui rapporto di praticantato sia stato interrotto a seguito di risoluzione del rapporto con aziende editrici di quotidiani, periodici o agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano le caratteristiche previste dall'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Modificare come segue il 2° cpv. del punto 6) del paragrafo A) del capitolo "Situazione occupazionale"
    La Commissione nazionale paritetica si riunirà mensilmente per l’aggiornamento degli elenchi e per il controllo della corretta applicazione delle norma di cui al presente articolo e trimestralmente per verificare il riassorbimento dei disoccupati così come previsto dal 2° cpv. del paragrafo successivo.

Modificare come segue il 3° cpv. del paragrafo "B) Incentivi per l'assunzione di disoccupati"
    Non possono avvalersi per il periodo di un anno della facoltà di procedere a nuove assunzioni, con le facilitazioni di cui sopra, le aziende che non abbiano trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti a termine stipulati nei 12 mesi precedenti con gli sgravi contributivi previsti dalla L.402/1996.

Modificare come segue il punto 1) del paragrafo "B) Incentivi per l'assunzione di disoccupati"

    1) Assunzioni di professionisti.

    A decorrere dal 1° dicembre 1995 le aziende editoriali possono assumere con contratto a termine giornalisti professionisti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, previa presentazione all’Inpgi di apposito certificato di iscrizione negli elenchi che dovrà essere richiesto dall’azienda alla Commissione paritetica per l’occupazione.
    I contratti non possono essere stipulati dalle aziende che faranno ricorso alla legge n. 416/1981 e successive modificazioni per un periodo di dodici mesi dall'attivazione dello stato di crisi. Ciò successivamente alla data della stipula della rinnovazione contrattuale.
    In deroga a quanto sopra, per le situazioni in atto, le aziende editoriali che non abbiano personale in CIGS o che negli ultimi dodici mesi non abbiano risolto rapporti di lavoro giornalistico a seguito di esaurimento della CIGS possono assumere con le modalità di seguito indicate giornalisti disoccupati iscritti nei predetti elenchi.
    L'assunzione di giornalisti professionisti dimissionari da un precedente rapporto di lavoro può essere perfezionata, ai fini del presente articolo, solo qualora gli stessi risultino iscritti da più di sei mesi negli elenchi di cui al precedente comma.
    Il contratto a termine non potrà avere durata inferiore a 5 mesi e superiore a 12 mesi e non potrà essere rinnovato dalla stessa azienda per lo stesso soggetto.
    Ai suddetti giornalisti verrà applicato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico con esclusione di ogni altro trattamento integrativo aziendale. Ferma restando tale esclusione, nel caso di assunzioni di redattori, agli stessi verrà applicato il trattamento del redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale.
    Nel caso in cui il contratto a termine, nel corso del suo svolgimento o al termine dello stesso, venga trasformato a tempo indeterminato, il predetto regime economico-normativo è prorogato, fatta eccezione per i trattamenti integrativi aziendali, per dodici mesi a decorrere dalla trasformazione.
    Alla scadenza del periodo di proroga al giornalista professionista verrà applicato il trattamento economico e normativo previsto per la qualifica di appartenenza con riconoscimento dell'anzianità maturata nell'intero periodo di servizio e dei trattamenti aziendali.
    Il contratto a termine sottoscritto dalle parti, può prevedere un periodo di prova di durata non superiore a:
- 1 mese, qualora il contratto sia di durata pari a 5 mesi;
- non superiore a 2 mesi, qualora il contratto sia di durata superiore a 5 mesi.

    La normativa del presente punto 1) non trova applicazione in caso di assunzione di giornalisti con la qualifica di direttore o caporedattore.

 Art. 5
Modificare come segue il 2° cpv:
    Spetterà la qualifica di redattore oltre che ai giornalisti professionisti di cui alle lettere a) b) c) d) anche ad ogni giornalista professionista il quale faccia parte di una redazione decentrata e così pure al giornalista professionista corrispondente da aree metropolitane e da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate.

Inserire nel 2°cpv. il seguente testo:
    Spetterà la qualifica di redattore anche ad ogni giornalista che presti, ai sensi del presente contratto, attività quotidiana all’esterno della redazione e che sia collegato con il sistema redazionale (telelavoro).
    A livello aziendale potranno essere concordati tra azienda e comitato di redazione programmi sperimentali per l’applicazione volontaria e reversibile del telelavoro da parte dei giornalisti che ne facciano richiesta. L’accordo deve essere ratificato dall’Associazione regionale di stampa competente per territorio che ne valuta i criteri di gradualità.
    L’azienda, in presenza di telelavoro, fornisce gli strumenti tecnologici necessari, l’allaccio telefonico riservato e la copertura dell’utenza telefonica riservata.

 RUOLO DEL DIRETTORE

 Art. 6

Modificare come segue il 1°cpv:
    La nomina del direttore di ogni testata è comunicata dall’editore al comitato o fiduciario di redazione con priorità rispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno 48 ore prima che il nuovo direttore assuma la carica. Nei periodici dovrà essere comunicata almeno due cicli lavorativi prima.

Sostituire il 2°cpv con il seguente testo:
    Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra editore e direttore, conformi con le norme sull'ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto. Questi accordi, con particolare riguardo alla linea politica, all'organizzazione ed allo sviluppo della testata sono integralmente comunicati dall'editore al corpo redazionale tramite il comitato o fiduciario di redazione, contemporaneamente alla comunicazione della nomina del direttore.

Modificare come segue l’ultimo cpv:
    Tenute presenti le norme dell’art.34, è competenza specifica ed esclusiva del direttore garantire il rispetto delle norme sull’ordinamento della professione giornalistica, con particolare riferimento alla deontologia professionale, fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista nel rispetto dei principi della pari opportunità, adottare le decisioni necessarie per garantire ecc..

Introdurre i nuovi seguenti cpv:
    Il direttore, prima del suo insediamento, presenta il suo programma politico-editoriale scritto che deve essere pubblicato sul giornale messo in onda o trasmesso in rete ed eventualmente resodisponibile on line a tutela della trasparenza. Il programma deve esplicitare anche gli impegni che il direttore assume per la qualità dell’informazione e del lavoro giornalistico e per il ruolo sociale che la testata ricopre nei confronti del suo pubblico.

    In tale ambito il direttore garantisce la migliore utilizzazione di tutte le risorse professionali e la massima partecipazione di ciascun giornalista al lavoro ed al prodotto comune secondo le proprie competenze

    La redazione esprime il voto di fiducia sul programma politico-editoriale entro un periodo massimo di sei mesi dal giorno della sua presentazione. Qualora prevalga un voto negativo, il direttore dovrà, entro 15 giorni, riformulare il piano e ripresentarlo all’assemblea. In ogni caso le motivazioni del voto assembleare saranno pubblicate sul giornale, messe in onda o diffuse in rete, ed eventualmente rese disponibili on line.

    Il direttore aggiorna il suo programma almeno ogni 3 anni.

    Il direttore esprime parere vincolante sulle iniziative di pubblicità e marketing che coinvolgono la testata e partecipa alla elaborazione dei piani relativi messi a punto dall’azienda.

    Dipendono dalla direzione giornalistica anche i servizi tecnologici, quelli archivistici e di documentazione, l’organizzazione delle telecomunicazioni collegate con il flusso delle informazioni e gli uffici del personale dei giornalisti. La dipendenza dalle strutture giornalistiche di personale non giornalistico ha carattere funzionale.

Art. 7
 Al fine di incentivare l’occupazione si chiede di sostituire il 2° cpv con il seguente:
    Per i giornalisti professionisti di cui all’art.1 del presente contratto è fissato un orario di lavoro di massima di 35 ore di massima settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in 5 giorni. In sede aziendale potrà essere concordato l’accorpamento in giorni, su base annua, della riduzione dell’orario di lavoro.

Aggiungere il seguente cpv. dopo il 2°:
    Nelle aziende editrici di periodici potrà essere concordata con il Cdr una cadenza fissa per i giorni di settimana corta.

Sostituire l’8° cpv. con il seguente:
    In ogni caso la prestazione del lavoro giornaliero deve essere contenuta nell’arco massimo di 9 ore.

Sostituire il 16° cpv con il seguente:
    Qualora il giornalista per cause di forza maggiore sia chiamato a dare la prestazione nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta ha diritto di recuperarlo entro 30 giorni. Oltre tale termine, il giornalista potrà utilizzare cumulativamente i giorni di settimana corta maturati e non goduti.

Aggiungere il seguente testo a seguito del 17° cpv:
    Al giornalista chiamato occasionalmente a prestare la propria opera in funzione di inviato per più di 90 giorni nell’arco di un anno verrà riconosciuto il trattamento e la qualifica di inviato speciale.

Orario di chiusura
Prevedere un anticipo dell’orario di chiusura delle pagine in tipografia.

 Art. 8

 RAPPORTI PLURIMI

Modificare il 2° cpv:
    Il giornalista, quando sia stato assunto per prestare esclusivamente la sua opera, non potrà assumere altri incarichi giornalistici senza esserne autorizzato per iscritto dal direttore, d’accordo con l’editore. Il direttore dovrà motivare per iscritto la mancata autorizzazione.
Modificare come segue l’ultimo cpv:
    In ogni caso il giornalista non potrà assumere incarichi in contrasto con gli interessi morali e materiali dell’azienda alla quale appartiene, né assumere contemporaneamente incarichi professionali per conto di uffici stampa o soggetti non editoriali. Il giornalista potrà comunque manifestare le proprie opinioni attraverso altre pubblicazioni di carattere culturale, religioso, politico o sindacale.
Art. 11
Modificare come segue il 1° cpv:
    I minimi di stipendio sono quelli fissati nella tabella allegata al presente contratto per le seguenti categorie:

Modificare come segue le fasce di categorie:
   a) redattore di prima nomina (meno di 30 mesi di anzianità professionale);
    b) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale;
    in relazione alla particolare preparazione, esperienza ed attività professionale svolta anche con compiti specifici, può essere attribuita per iscritto al redattore, su proposta del direttore, l'equiparazione con il trattamento normativo e economico di cui alla lettera c). Tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate.
    Ai redattori di cui al comma precedente ed agli inviati può essere inoltre attribuita per iscritto, su proposta del direttore, l'equiparazione con il trattamento normativo e economico di cui alla lettera e) in relazione a rilevanti qualità e autorevolezza professionale. Tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate.

    Ai corrispondenti dall'estero residenti nelle seguenti capitali: Parigi, Londra, Bonn, Bruxelles, Washington, Mosca, Pechino, Tokyo, New York, Berlino, Ginevra e da Strasburgo, è riconosciuta agli effetti del presente contratto l'equiparazione con la posizione categoriale di capo servizio;

    c) vice capo-servizio; - redattore esperto;
    nei servizi delle redazioni le cui esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro redazionale lo rendano necessario, è istituita la posizione mansionaria di vice capo servizio. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice capo servizio espleta anche le mansioni proprie del redattore.
    E’ considerato redattore esperto il redattore che abbia svolto nella stessa azienda e per almeno 10 anni la stessa mansione professionale. Può essere altresì nominato redattore esperto il giornalista che il direttore reputi meritevole per la capacità professionale dimostrata.

    d) capo servizio; - inviato speciale; - redattore senior;
    è considerato capo servizio il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo o abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all'art. 2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive; oppure il redattore al quale, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sia stata riconosciuta per iscritto la qualifica di capo servizio.
    La qualifica di inviato speciale è riconosciuta ai giornalisti chiamati a svolgere ordinariamente le relative mansioni. Fermo restando il diritto alla corresponsione dell'indennità compensativa di cui al tredicesimo comma dell'art. 7, l'inviato speciale, quando non sia impegnato in servizi esterni, ha l'obbligo di prestare attività in redazione, nei limiti dell'orario previsto nell'art. 7, in mansioni che richiedono esclusivamente le sue specifiche competenze professionali.

    Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è considerato capo servizio anche il giornalista professionista al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblicisti a tempo parziale di cui all'art. 36.
    E’ considerato redattore senior il giornalista al quale il direttore riconosca tale qualifica per particolari capacità professionali.

   e) vice capo redattore;
    nelle redazioni centrali e negli uffici di corrispondenza dalla capitale è istituita la posizione mansionaria di vice capo redattore. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice capo redattore espleta anche le mansioni di capo servizio;

    f) capo redattore; - inviato speciale esperto;
    è considerato capo redattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell'utilizzo delle tecnologie, l'attività di servizi della redazione centrale o dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale secondo le disposizioni impartite dalla direzione o al quale, comunque, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sia stata riconosciuta per iscritto tale qualifica; è considerato capo redattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici di corrispondenza. Spetterà la qualifica di capo redattore anche al giornalista che nelle emittenti radiotelevisive nazionali ha la responsabilità, non occasionale, della redazione per il coordinamento dell’impaginazione e messa in onda delle edizioni dei telegiornali e giornali radio.
    E’ considerato inviato speciale esperto l’inviato che abbia ricoperto la qualifica nella stessa azienda per almeno 10 anni.
    Ai giornalisti di cui al presente articolo sarà corrisposta oltre ai minimi predetti l'indennità di contingenza.
    Il presente articolo si applica anche ai giornalisti che abbiano specifiche competenze grafiche ai giornalisti addetti ai periodici che prestano opera quotidiana con orario pieno; si applica altresì ai giornalisti che ai sensi dell'art. 1 del presente contratto prestano attività quotidiana con orario pieno negli uffici stampa nonché nonché ai giornalisti fotocinereporters e telecineoperatori.

Art. 12

 CORRISPONDENTI

    I corrispondenti prestano la loro attività nei comuni diversi da quelli dove hanno sede la redazione centrale o le redazioni decentrate della testata di appartenenza.
    Per i giornalisti corrispondenti di giornali quotidiani o periodici e di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche se non collegati alle redazioni con una comunicazione telefonica o postale quotidiana, la retribuzione mensile, ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutte gli elementi costitutivi della retribuzione medesima, è quella di cui alla tabella allegata al presente contratto riferita alle fasce di seguito indicate:
    a) per i corrispondenti da Milano, Napoli e Palermo, anche quando sia loro richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dalle rispettive regioni;
    b) per i corrispondenti dagli altri capoluoghi di regione anche quando sia loro richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dall'intera regione;
    c) per i corrispondenti dai capoluoghi di provincia anche quando sia loro richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dall'intera provincia;
    d) per i corrispondenti da tutti gli altri centri con almeno 30 mila abitanti. Nel caso di corrispondenti da più comuni con una popolazione complessiva di almeno 50 mila abitanti, il compenso è quello della fascia d) maggiorato del 25%.
   Ai minimi di cui sopra potrà essere aggiunto un compenso per le notizie pubblicate.
    Per i corrispondenti dai centri non contemplati nei punti precedenti il compenso dovrà essere liquidato a notizia.

    Ai giornalisti corrispondenti, quando siano chiamati a prestare la loro opera per almeno 10 ore settimanali, la retribuzione minima mensile sarà pari all’80% di quella prevista dal presente contratto per i "pubblicisti che operano nelle redazioni decentrate" per i corrispondenti della fascia a), al 70% per i corrispondenti della fascia b), al 60% per quelli della fascia c) e al 50% per quelli della fascia d).

    Ai corrispondenti di cui al presente articolo che siano chiamati a prestare la loro opera oltre il normale impegno, anche per un'altra testata di giornale quotidiano o periodico del medesimo editore sarà corrisposto, ove non esista, un compenso fisso da determinarsi in sede aziendale, sentito il comitato o fiduciario di redazione.

    Nella definizione dei compensi previsti per la fascia dei corrispondenti prevedere anche l’indennità di contingenza, gli aumenti periodici di anzianità e la copertura assicurativa prevista dagli artt.38 e 39.

 Art. 13
 Eliminare dal 1° cpv la parola professionisti.

Eliminare l’ultimo cpv.

 LAVORO NOTTURNO

Art. 17

Modificare come segue il 1°cpv:
E’ considerato lavoro notturno quello che termina dopo le ore 22.00 o che inizia prima delle 7.30.

Aggiungere dopo il 2° il seguente nuovo cpv:
La maggiorazione di cui al precedente cpv. è aumentata al 25% per i giornalisti addetti a turni di lavoro che iniziano prima delle ore 6.00; al 50% per i giornalisti addetti a turni di lavoro compresi interamente tra le ore 20.00 e le ore 7.30.

GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE

Art. 19

Modificare come segue il 1° cpv. del capitolo "Riposo settimanale e lavoro domenicale":
    Ferme restando le disposizioni sul riposo domenicale e sul riposo compensativo a norma di legge, il giornalista chiamato a prestare la sua opera in domenica ha diritto ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 55% in aggiunta alla retribuzione stessa, ovvero alla sola maggiorazione del 55% e al riposo compensativo (in aggiunta a quello derivante dalla settimana corta) se addetto alle redazioni che attualmente e abitualmente fruiscono di detto riposo compensativo.
   In ogni caso qualora il giornalista sia chiamato a prestare la sua opera per più di 40 domeniche l’anno avrà diritto, sulla base di accordi aziendali, al trattamento relativo al regime del riposo compensativo per le domeniche lavorate eccedenti tale limite.
 CALENDARIO DI USCITA DEI GIORNALI QUOTIDIANI

Art. 20

Aggiungere il seguente cpv:
Le maggiorazioni previste dal presente articolo si applicano anche ai giornalisti delle emittenti nazionali radiotelevisive in presenza di prestazioni lavorative a prescindere dalla loro collocazione in edizioni del mattino o del pomeriggio.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
DEI GIORNALISTI ITALIANI
"GIOVANNI AMENDOLA" - I.N.P.G.I.

CASSA AUTONOMA DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA INTEGRATIVA
DEI GIORNALISTI ITALIANI – CASAGIT

Art. 21

Modificare come segue il 3° cpv.:
    L’editore tratterrà sulla retribuzione del giornalista professionista, del praticante e del pubblicista a tempo pieno, nonché su ogni altro compenso ecc.

Modificare come segue il 5° cpv.:
    Il contributo contrattuale di cui sopra è destinato in particolare dalla FNSI ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del servizio sanitario nazionale; a tal fine, il relativo importo è versato – con le modalità di cui all’art.4 delle "Norme transitorie e di attuazione " del presente contratto dalle aziende alla Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (Casagit), che, costituita ad iniziativa della FNSI, realizza in favore dei giornalisti e dei loro familiari un sistema integrativo di assistenza, erogando prestazioni sanitarie secondo le norme statutarie e regolamentari stabilite dagli organi di amministrazione.
   Tutte le attività relative alla tutela della salute dei giornalisti cui è applicato il presente contratto sono demandate alla Casagit.
    Alla Casagit sono affidati compiti ispettivi per quanto riguarda l’effettivo versamento dei contributi contrattualmente previsti.

Modificare come segue la seconda Nota a verbale:
   2) Ove la retribuzione annua (anche conseguente a più rapporti) del giornalista risulti inferiore a quella annua minima del redattore con meno di 18 mesi di anzianità professionale ovvero con meno di 30 mesi di anzianità professionale, il contributo contrattuale (3,60%) va ragguagliato ecc….
Art. 34
Modificare come segue il 1°cpv:
   In tutte le aziende richiamate dall’art.1 del presente contratto che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, viene istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).
Modificare come segue il 2°cpv:
   È compito del comitato di redazione:
a) mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di stampa, i Consigli regionali dell’Ordine, i fiduciari territoriali dell’Inpgi e della Casagit, e i giornalisti professionisti e pubblicisti e i praticanti dipendenti dall'azienda;
b) controllare l'applicazione esatta del contratto di lavoro e del protocollo sul lavoro autonomo, intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione sociale;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le parti;
d) esprimere pareri preventivi obbligatori e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione - con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 (situazione occupazionale) - anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, al rispetto dei principi della pari opportunità, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse, i carichi di lavoro, lo smaltimento delle ferie arretrate, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l'assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi anche con riferimento all'autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore.
Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista;
e) esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, costo del lavoro giornalistico autonomo e subordinato, investimenti anche pubblicitari, iniziative di marketing, iniziative on e off line ed ogni attività che investa la struttura dell'azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti.
Modificare come segue il 3°cpv:
    Affinché il comitato di redazione possa esprimere i pareri preventivi e formulare le proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e l'editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria e dettagliata informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare. Nelle aziende editrici di periodici la predetta informativa dovrà essere fornita entro il giorno di chiusura di almeno due numeri prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare.

Modificare come segue il 7°cpv:
   Prima del deposito del bilancio consuntivo annuale alla Cancelleria del Tribunale, l’editore fornirà al Cdr copia dello stesso, comprensivo dei dati analitici e di ogni altra informazione o chiarimento richiesti dal Cdr. In particolare l’editore è tenuto a fornire l’ammontare dei costi sostenuti per il lavoro giornalistico dipendente e dei collaboratori autonomi. In presenza di gruppi editoriali o di testate comunque consociate, l’editore deve fornire copia del bilancio consolidato di gruppo e di ogni singola testata. L’editore è anche tenuto a fornire semestralmente i dati sull’andamento della testata comprensivi di tiratura e abbonamenti (o indici di ascolto), diffusione e raccolta pubblicitaria, rapporto percentuale fra spazi redazionali e spazi pubblicitari.

Aggiungere a seguire il seguente nuovo cpv:
   Laddove l’assemblea di redazione lo richieda l’azienda verificherà con il Cdr la possibilità di un aumento di capitale dedicato ai giornalisti propri dipendenti.
Modificare come segue l’11° cpv:
   Nei gruppi editoriali che pubblicano più testate (quotidiani, periodici, agenzie di informazione, emittenti radiotelevisive, giornali on line/off line) è istituito un coordinamento sindacale dei comitati di redazione con il compito di tutelare la corretta applicazione delle norme contrattuali sulla autonomia delle singole testate, anche in relazione agli investimenti, ai piani editoriali, alle innovazioni tecnologiche. A tale fine sono previsti tra il coordinamento e l'editore incontri con periodicità almeno trimestrale; per questi incontri, oltre che per ogni trattativa sindacale di gruppo, i coordinamenti fruiranno dei permessi sindacali previsti dall'art. 23.
Modificare come segue il 16°cpv:
   Nel caso in cui un'azienda editrice di periodici pubblichi più testate, i rappresentanti sindacali per l'esercizio dei compiti specificatamente inerenti le singole testate saranno eletti, per ognuna di esse, con i seguenti criteri: uno per le testate fino a 20 giornalisti; due per le testate da 21 a 50; tre per le testate con oltre 50 professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti.
    Per l'esercizio dei compiti del presente articolo che abbiano riflessi di carattere generale sui giornalisti dipendenti dell'azienda, sarà costituito, con le modalità previste dal regolamento di cui alla prima nota a verbale, tra i rappresentanti sindacali delle singole testate un organismo unico aziendale, che garantisca la rappresentatività delle redazioni.
Art. 35

PRATICANTI

Al fine di eliminare il contenzioso interpretativo verificatosi nell’arco di gestione del precedente contratto, si chiede di chiarire che l’estensione dell’art.3 (contratti a termine) ai praticanti, è da intendersi limitata all’assunzione di praticanti iscritti negli elenchi dei disoccupati ai sensi dell’art.4
Inserire il seguente nuovo capitolo:

Stages formativi

    In applicazione dell’art.18 della legge 24.6.1997 n.196 e relativo regolamento di attuazione è possibile realizzare periodi di tirocinio formativo nelle aziende che non abbiano chiesto o ottenuto negli ultimi 12 mesi dichiarazioni di stato di crisi ai sensi della legge 416/81.
    Gli stages di tirocinio formativo potranno riguardare, nella misura di uno ogni 30 redattori, esclusivamente i praticanti allievi delle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine professionale.
    In ogni caso gli stagisti non potranno sostituire giornalisti assenti ai sensi degli artt.23, 24, 25 e 26 del presente contratto ed essere utilizzati nel ciclo produttivo. Ogni stagista, per un migliore tiricinio formativo, verrà affidato ad un tutor giornalista nominato dal direttore.

Inserire, eliminando la seconda nota a verbale, la normativa dei contratti di formazione lavoro nell’art.35 con le seguenti modifiche:
   Le aziende editoriali previste dall’art.1 del presente contratto possono procedere alla stipula di contratti di formazione e lavoro ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni.
    I contratti di formazione e lavoro con soggetti di età prevista dalla legge, possono essere attivati qualora i rispettivi contraenti siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 per lo svolgimento del praticantato;
    il contratto di formazione e lavoro non può superare la durata di 12 mesi. All'atto della stipula del contratto di formazione il direttore della testata rilascia la dichiarazione di cui al 2° comma dell'art. 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 comprovante l'effettivo inizio della pratica giornalistica ai fini dell'iscrizione del dipendente nel registro dei praticanti per tutto il periodo di durata della formazione;
    le aziende editoriali possono stipulare i contratti di formazione nel rapporto del 2% rispetto all'entità della forza redazionale dei redattori ex art. 1 del contratto occupati a tempo pieno e indeterminato. Ciò sino ad un massimo di n. 3 contratti di formazione e lavoro. Le eventuali frazioni di numero sono computate come unità piena.
    Le aziende che assumano disoccupati potranno stipulare ulteriori contratti di formazione, in aggiunta alle aliquote sopra indicate, nel rapporto di un contratto di formazione per ciascun disoccupato assunto a tempo indeterminato.
    Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 67/1987 le aziende che abbiano personale in CIGS potranno stipulare contratti di formazione solamente decorsi 12 mesi dalla richiesta dello stato di crisi;
    il contratto di formazione e lavoro deve prevedere almeno 144 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. A tal fine gli ordini regionali e le associazioni regionali della stampa, d'intesa con l'Ordine nazionale, predisporranno corsi di formazione teorici integrativi della pratica formazione aziendale finalizzati anche all'uso dei sistemi redazionali. I corsi di formazione potranno svolgersi presso le strutture universitarie a tal fine ritenute più idonee;
    ai soggetti titolari di un rapporto di formazione e lavoro verrà corrisposto un trattamento minimo base pari a L. 1.005.448 mensili nonché l'indennità di contingenza prevista per il praticante con meno di 12 mesi di servizio. Il contrattista in formazione avrà altresì diritto:

    - agli istituti previsti dall'art. 35 del contratto di lavoro giornalistico limitatamente alle lettere c), d), e), f), n), p);
    - ad un periodo di ferie di 15 giorni lavorativi;
    - alla conservazione del posto per due mesi in caso di infortunio o malattia con intera retribuzione per il primo mese e metà della stessa per il successivo;
    - al TFR secondo quanto previsto dalla legge n. 297/1982;
All'atto della stipula del contratto di formazione e lavoro potrà essere previsto un periodo di prova non superiore a 3 mesi;
    al termine del periodo di formazione e lavoro, il direttore della testata, è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.
    In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di praticantato a tempo indeterminato ex art. 35 del c.c.n.l. giornalistico il periodo di formazione e lavoro è considerato utile ai fini dei termini di comporto di cui al 2° e 3° comma dell'art. 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
    Il periodo di servizio prestato in azienda dal neo professionista con contratto di formazione e lavoro è computato ai fini degli istituti previsti dall'ultimo comma dell'art. 35 del contratto di lavoro giornalistico;
    le organizzazioni firmatarie il presente accordo si impegnano ad intervenire presso i competenti organi pubblici al fine dell'emanazione di disposizioni derogatorie della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di rendere compatibili le previsioni ivi disposte con la formazione giornalistica nonché al fine di ottenere modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 con particolare riferimento ai termini di durata minima della pratica giornalistica.

PUBBLICISTI

Art. 36

Modificare come segue la prima parte dell’articolo:
   Nell'intento di eliminare dalla disciplina del lavoro giornalistico le duplicità professionali ed occupazionali a tempo pieno in analogia a quanto previsto dall'art. 8, si conferma con il presente contratto quanto segue:
a) non possono più essere instaurati o, se in atto, devono essere risolti con giustificazione che sorge dal presente contratto i rapporti di lavoro con pubblicisti che prestano la loro opera con le caratteristiche e le modalità di cui al primo comma dell'art. 1 del presente contratto, con orario di massima di 36 ore settimanali e senza esclusività professionale;
b) a) non possono più essere instaurati rapporti di lavoro con pubblicisti a tempo pieno e con esercizio esclusivo dell'attività giornalistica.
b) In ogni caso ai pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera quotidiana con orario di massima di 35 ore settimanali si applica il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 del presente contratto con esclusione di quanto concerne gli aspetti previdenziali ed infortunistici gestiti dall'INPGI. Agli stessi si applicano anche le norme di cui all’art.3.
Pubblicisti nelle redazioni decentrate
o negli uffici di corrispondenza
Eliminare dal punto a) il richiamo all’art.3.
Art.39
Modificare come segue l’articolo:
    Ai redattori addetti ai servizi di cronaca, ai servizi sportivi, nonché agli inviati anche occasionali e agli informatori politici e parlamentari viene riconosciuto il diritto ad una assicurazione integrativa a totale carico dell’azienda per i danni riportati in attività di servizio o per causa di servizio, anche in conseguenza di attentati, aggressioni, sommosse, scioperi, manifestazioni di piazza, atti teppistici.
    Fatte salve le condizioni di miglior favore, la polizza deve coprire i danni alle cose di proprietà del redattore interessato (con un massimale non inferiore ai 2/3 del loro valore fino alla concorrenza di 4 milioni) e la sua eventuale invalidità temporanea con una indennità giornaliera fino a lire 100.000.
TECNOLOGIE - SERVICES - SINERGIE

Art.42

    L'utilizzazione dei sistemi elettronici editoriali e di ogni altro supporto tecnologico, anche nei nuovi media, da parte delle redazioni deve favorire lo sviluppo del pluralismo, il miglioramento della qualità dell'informazione e del lavoro e l'economicità di gestione delle imprese. Questi obiettivi devono essere realizzati, oltre che con l'ammodernamento degli impianti, anche attraverso l'adozione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro redazionale che favoriscano incrementi di produttività dell'impresa. Il processo di ammodernamento deve inoltre favorire la creazione di nuovi posti di lavoro tramite la nascita di nuove iniziative, lo sviluppo della diffusione e l'ampliamento delle aree di mercato.
   Le Federazioni contraenti, prendendo atto della oggettiva complessità rappresentata dall’insieme delle innovazioni tecnologiche collegate alla rivoluzione digitale ed alla espansione incontrollata delle reti, consapevoli dell’impatto e dei rischi che da queste possono derivare sui profili della qualità e della certa identificazione dei prodotti giornalistici e di informazione, si impegnano a concordare entro un anno dall’entrata in vigore del presente contratto, pur nel rispetto delle rispettive competenze e responsabilità, metodi e strumenti finalizzati a garantire i lettori-utenti circa la titolarità e l’origine-fonte dei prodotti informativi.
    In particolare è istituita, entro un anno dall’entrata in vigore del presente contratto, una commissione paritetica Fieg-Fnsi per l’attribuzione di un "pressmark" ai nuovi media di carattere giornalistico, al fine di distinguerli con chiarezza – a garanzia dell’utente – dalla generalità delle iniziative presenti sul mercato e nel sistema delle telecomunicazioni. Detta Commissione si occuperà anche di verificare periodicamente il rispetto delle norme esistenti nelle realtà produttive. Prenderà inoltre in esame problemi di interpretazione delle norme contrattuali che dovessero presentarsi a causa di ulteriori e non prevedibili sviluppi dei mezzi tecnologici.
    Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto l’editore ed il Comitato di redazione concorderanno per iscritto, in applicazione delle leggi vigenti, le norme di garanzia della privacy individuale nell’uso da parte dei giornalisti della posta elettronica, dell’accesso ad Internet e a banche dati on line e di ogni altra forma di collegamento e documentazione di carattere informatico. Tali norme verranno sottoposte a verifica in occasione di ogni mutamento tecnologico. Gli eventuali aggiornamenti a tali norme dovranno essere concordati per iscritto prima che i mutamenti tecnologici diventino operativi.

Investimenti

    La FIEG e la FNSI procederanno annualmente all'esame dei programmi globali degli investimenti previsti nel settore a breve e medio termine. Gli editori di testate radiotelevisive procederanno annualmente a queste verifiche con la FNSI.
   Gli editori, tramite la FIEG, informeranno a livello nazionale, territoriale, aziendale e di gruppo gli organismi sindacali dei giornalisti su programmi che comportino iniziative editoriali anche attraverso l’utilizzo dei nuovi media - sia da parte di aziende esistenti che da parte di nuovi operatori del settore - la creazione di insediamenti produttivi, ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, utilizzazione del colore nei quotidiani, illustrando i criteri generali che li ispirano per quanto concerne la localizzazione, l'occupazione e la qualificazione professionale dei giornalisti.
    L'utilizzazione di qualsiasi sistema di produzione editoriale, su qualsiasi supporto, compreso il processo di videoimpaginazione, deve essere realizzata garantendo la professionalità del singolo giornalista, senza determinare impropria redistribuzione di mansioni con altre categorie e con il fine di valorizzare la qualità del prodotto redazionale, inteso come opera intellettuale collettiva.
    In particolare, deve essere garantito al corpo redazionale e - nell'ambito delle rispettive competenze - a ciascun giornalista e ai singoli settori l'accesso a tutta l'informazione che affluisce al sistema anche attraverso l'utilizzazione dei VDT nell'ambito dell'attività lavorativa.

Piani di trasformazione tecnologica

   I piani di trasformazione tecnologica devono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliono raggiungere e contenere le necessarie indicazioni sull'organizzazione del lavoro redazionale. Programmi parziali di intervento per singoli settori redazionali devono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensione successiva ad altri settori.
    I piani presentati dall'azienda dovranno contenere precise indicazioni sulle scelte editoriali che sono a base del progetto, sull'impostazione tecnico-produttiva (anche in caso di utilizzo di collegamenti ad Internet, di servizi telematici e di banche dati) e sui criteri di organizzazione del lavoro ritenuti più rispondenti per la realizzazione del prodotto e per il miglioramento del suo livello qualitativo. In tal senso i piani debbono evidenziare le caratteristiche del sistema editoriale e i criteri della sua utilizzazione da parte della redazione centrale, delle redazioni on-line/off-line e delle redazioni decentrate, nonché le misure per garantire adeguate condizioni ambientali e la tutela della salute del giornalista.

Rientrano nell’ambito di applicazione della presente normativa anche i siti web di testate giornalistiche stampate.

Procedure e modalità di realizzazione dei piani

   Per l'utilizzo dei sistemi editoriali o per la sostanziale trasformazione di quelli esistenti (ad esempio modifiche dell’hardware, del software, delle tecnologie radiotelevisive, ecc.) si devono seguire le seguenti procedure:

    1) L'azienda comunica al Cdr l’intenzione di procedere all’introduzione del sistema in modo da consentire la creazione di un gruppo di lavoro misto che fornisca le necessarie indicazioni.

    2) Sulla base di queste indicazioni elabora il piano che consegnerà al comitato di redazione e alle organizzazioni sindacali territoriali. Copia del piano sarà trasmessa contestualmente alla FIEG che ne curerà l'inoltro alla FNSI. La consegna del piano di norma deve essere effettuata alle parti interessate almeno trenta giorni prima dell'inizio del confronto obbligatorio fra le parti. Nella preparazione del piano l'azienda potrà anche acquisire le indicazioni fornite da un gruppo di lavoro misto all'uopo costituito.
    In presenza di nuove iniziative editoriali, anche on-line/off-line e qualora non risulti ancora istituito il comitato di redazione, l'esame del piano e la trattativa di cui ai successivi punti verranno effettuati con l'intervento dell'associazione regionale di stampa.

    3) L'esame di conformità del piano alle normative contrattuali avverrà di norma a livello nazionale tra la FIEG e la FNSI, presenti l'azienda e le organizzazioni territoriali e aziendali (ovvero, nel caso di gruppi sinergici dal Coordinamento dei Cdr), o a livello territoriale qualora le parti firmatarie lo ritengano possibile. I pareri di conformità sottoscritti in ambito territoriale dovranno essere trasmessi dall’azienda alle parti nazionali.
La trattativa proseguirà in sede aziendale fra editore, direttore e comitato di redazione per la definizione del piano e delle sue fasi di attuazione con particolare riferimento alle nuove linee organizzative del lavoro giornalistico, anche per quanto riguarda il più efficace collegamento con le redazioni decentrate. In tale sede saranno altresì individuate le soluzioni ritenute più efficaci per quanto riguarda la dislocazione nei vari servizi dei terminali del sistema editoriale, dei personal computer collegati a reti telematiche, di stampanti e/o di altre apparecchiature, avendo come riferimento l'efficienza organizzativa della redazione, e la tutela della professionalità e la tutela della salute.

    a) In particolare - e in relazione alle caratteristiche del sistema - saranno precisati gli strumenti attraverso i quali garantire:
    b) la segretezza dei testi attraverso l'adozione di "chiavi di accesso" e la predisposizione di particolari zone di "memoria" o altri tipi di accorgimenti tecnici;
    c) la permanenza, in memoria, per almeno 72 ore di ogni servizio giornalistico e delle eventuali correzioni con l'identificazione dell'autore del servizio stesso e di chi ha introdotto le correzioni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9;
    d) accessi di diverso livello agli archivi di servizio alle fasi di lavorazione a seconda dei gradi di competenza;
    e) l'informazione preventiva sui programmi tipografici, in grado di interagire sul sistema editoriale e l’informazione preventiva sulle procedure tecniche che implichino modifiche nella realizzazione di servizi giornalistici anche radiotelevisivi;
    f) misure di salvaguardia per il mantenimento in memoria dei prodotti giornalistici testi in memoria nei casi di guasti del sistema.
4) L'accordo fra editore e comitato di redazione avvia la fase di introduzione del sistema che sarà obbligatoriamente preceduta da un periodo di addestramento professionale da realizzarsi, settore per settore o secondo le altre modalità concordate, nell'arco di tre mesi. Al termine di questo periodo inizierà la sperimentazione produttiva durante la quale si procederà agli eventuali adeguamenti o modifiche che si fossero dimostrati necessari sulla base delle esperienze maturate.
Sono a carico dell'editore le spese per i corsi di formazione ed addestramento dei giornalisti sull'utilizzo dei nuovi sistemi elettronici editoriali e di software introdotti successivamente.
Qualora l'addestramento si svolga al di fuori del normale orario di lavoro il giornalista percepirà il trattamento straordinario contrattuale (art.7). Sono altresì a carico dell'editore le spese per visite, seminari e pubblicazioni specializzate per consultazione redazionale utili all'ulteriore aggiornamento dei giornalisti sui nuovi sistemi di produzione.
L'editore, il direttore e i comitati di redazione concorderanno la nuova organizzazione del lavoro con l'obiettivo di determinare le scelte più opportune e gli organici adeguati per la realizzazione del programma indicato nel piano. Eventuali esuberanze di organico redazionale verranno risolte:
a) mediante l'eliminazione delle prestazioni straordinarie;
b) mediante l'utilizzo dell'avvicendamento normale dei giornalisti.
Nei casi in cui l'azienda intenda far ricorso agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, si applicheranno le procedure previste dal protocollo "consultazione sindacale" allegato al presente contratto.

Utilizzo dei sistemi editoriali

   Fermo il riferimento alle norme degli artt.6, 22 e 34 - commi d) ed e) - il giornalista utilizzerà le nuove tecniche per svolgere la propria professione anche con la mobilità, nell'ambito delle redazioni centrali e decentrate.
    Nella organizzazione del lavoro il singolo giornalista è pertanto impegnato ad utilizzare con le caratteristiche proprie della professione giornalistica, i nuovi mezzi tecnici per elaborare i servizi giornalistici, anche intervenendo sul materiale fornito dalle fonti di informazioni interne ed esterne all'azienda collegate in linea con il sistema editoriale e per concorrere, sulla base delle proprie prerogative professionali, alla fase di videoimpaginazione in modo che siano utilizzate con criteri adeguati le distinte mansioni dei giornalisti e dei poligrafici.
    Nei casi in cui l'utilizzo del sistema editoriale prevedae forme dirette di integrazione tra attività giornalistica e poligrafica Saranno istituite in sede aziendale su richiesta delle parti, commissioni consultive paritetiche composte da rappresentanti della direzione aziendale, e del C.d.R., alle quali saranno invitati a partecipare rappresentanti della componente poligrafica o, nelle emittenti, del personale tecnico radiotelevisivo. Tali commissioni esprimono pareri sulle forme di sviluppo e di integrazione delle professionalità e procedono ad analisi sulle fasi di realizzazione dei piani.
    Non è di competenza del giornalista digitare il materiale proveniente dall'esterno della redazione quali collaborazioni, corrispondenze, rubriche di servizio, o testi elaborati da altri redattori e comunque testi elaborati da altri. Non è competenza del giornalista realizzare, e comunque non è possibile mandare in onda, servizi radiotelevisivi con interviste raccolte da personale non legato all’azienda da regolare contratto giornalistico.
   Non sarà inviato in produzione materiale giornalistico che non sia stato preliminarmente esaminato dalla redazione secondo le specifiche competenze, qualifiche, mansioni e responsabilità.
    Gli interventi sui servizi giornalistici - salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 9 - sono riservati alla sola redazione.
    L'accesso alle memorie del sistema è riservato al corpo redazionale. Fanno eccezione a tale riserva i notiziari trasmessi dalle agenzie ed il materiale già pubblicato o già trasmesso. Avranno inoltre accesso i tecnici addetti alla manutenzione del sistema.
    Eventuali interventi, modifiche o integrazioni dei servizi giornalistici - nel rispetto delle vigenti norme contrattuali - possono essere effettuate esclusivamente dalla direzione responsabile della testata, dai capi redattori, dai capi servizio e/o dai redattori, ciascuno per il settore di sua competenza.
    L'utilizzazione delle tecnologie non deve portare alla creazione di criteri di valutazione del lavoro del giornalista né essere un mezzo per valutarne il rendimento del redattore, la sua produttività ed i e tassi di errore. Sono, pertanto, esclusi programmi diretti ad individuare tali parametri.
   La partecipazione del giornalista al processo di videoimpaginazione deve riguardare l’ideazione delle pagine. Non è compito del giornalista costruire o modificare in video la struttura del menabò, salvo accordi aziendali che prevedano le funzioni del giornalista grafico, inerenti la progettazione e realizzazione delle pagine secondo i criteri tipici della sua professionalità.
   Nelle aziende che editano periodici la videoimpaginazione e/o l’elaborazione e trattamento elettronico è opera esclusiva del giornalista grafico anche se si richiamano dal "magazzino" e da archivi soluzioni o schemi già catalogati. Le funzioni del giornalista grafico sono quelle inerenti la progettazione e realizzazione delle pagine secondo i criteri tipici della sua professionalità. Le video-stazioni devono essere collocate all'interno delle redazioni e ad esse devono essere adibiti solo giornalisti dipendenti. Possono essere collocate all’esterno della redazione le video-stazioni destinate al telelavoro, al quale deve essere adibito personale giornalistico dipendente ai sensi del presente contratto.
   Per gli interventi al VDT su notizie di agenzia o per la stesura allo stesso VDT di articoli frutto di rielaborazione di agenzie, il redattore potrà avvalersi anche dei testi di agenzia riprodotti su carta.

Ambiente di lavoro e tutela della salute

La riconversione tecnica degli impianti e i nuovi sistemi di produzione devono essere realizzati in condizioni ambientali e di lavoro idonee allo svolgimento dell'attività redazionale, anche secondo quanto stabilito dalla legge 626/94.
   È costituito su base paritetica un Osservatorio per lo studio dei problemi connessi alla prevenzione e alla tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici editoriali. L'Osservatorio, organismo autonomo delle due Federazioni stipulanti, avrà sede presso la CASAGIT e si avvarrà per lo svolgimento dei suoi compiti dell'apparato tecnico della CASAGIT medesima. e di altre strutture medico scientifiche esterne.
    All'Osservatorio sarà demandato, su richiesta dell'azienda o del C.d.R., lo svolgimento di indagini anche preventive sugli ambienti di lavoro e successive verifiche periodiche di carattere medico ed ergonomico onde acquisire indicazioni sugli interventi e le misure da adottare con particolare riferimento a coloro che in maniera prevalente operano stabilmente ai VDT e tenuto conto anche delle pause di fatto connesse alle caratteristiche proprie dell'espletamento dell'attività giornalistica.
    All'Osservatorio verranno trasferite le intese aziendali relative alla materia di cui al presente paragrafo.
    Per la prevenzione e la tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici editoriali, editore e Comitato di redazione - tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall'Osservatorio permanente - definiranno aziendalmente le modalità per la realizzazione delle visite mediche preventive all'installazione e all'utilizzazione dei nuovi impianti per tutti coloro che ne facciano uso, e di quelle successive.
    L'azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini preventive e di controllo richiestedalle rappresentanze sindacali.
    L'installazione di nuovi impianti sarà preceduta, dove necessario, dalla trasformazione degli ambienti di lavoro in modo da realizzare condizioni adeguate alle specifiche concordate.
    I VDT ed i PC in uso nelle redazioni saranno sottoposti annualmente a controllo antiradiazioni. L’Osservatorio di cui sopra verificherà che i controlli siano effettuati e consegnerà alle parti un rapporto per le determinazioni di competenza.
   In caso di inidoneità comprovata da attestazione medica rilasciata da pubbliche strutture ospedaliere specializzate il redattore sarà esentato dall'uso dei VDT e PC con salvaguardia della sua professionalità.
    Le pause di fatto e i cambiamenti di attività connessi alle caratteristiche proprie dell'attività redazionale e che comportano nel corso di svolgimento dell'attività lavorativa interruzioni periodiche e ricorrenti della medesima, realizzano ed assolvono le prescrizioni di cui al titolo VI, art.54 del Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e ciò al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema.

SOCIETA’ DI SERVIZI
Si chiede di sostituire il seguente testo al posto dell’allegato M:
   Le aziende editoriali possono ricorrere, per la realizzazione di prodotti editoriali, all’utilizzo di società di servizi giornalistici e di cooperative giornalistiche per la realizzazione di prodotti editoriali, compresi i settori grafici, infografici e fotografici e pubblicazioni on line che attestino di essere organizzate con una redazione giornalistica autonoma, e quindi avere sia un responsabile redazionale sia personale giornalistico dipendente ai sensi del presente contratto e certificato dall’Inpgi. Dimensioni e organizzazioni del lavoro giornalistico dovranno essere adeguate alla quantità e cadenza periodica del lavoro commissionato.
    Le società di servizi giornalistici e le cooperative giornalistiche possono essere utilizzate per confezionare parti integrative (fascicoli o inserti) di giornale (cartaceo e multimediale), purché non si tratti di parti strutturali che devono essere confezionate dalla redazione e non sia attuata alcuna riduzione delle attività del personale giornalistico dipendente. E’, pertanto, escluso l’utilizzo delle società di servizi e delle cooperative per la produzione di informazione di attualità quotidiana o periodica, ovvero per tutti quei settori (esteri, interni, cronache) che riguardano la specifica periodicità del giornale.
    Il giornale (cartaceo e multimediale) committente deve in ogni caso controllare tramite la propria redazione la qualità del lavoro fornito.
    Il ricorso a società di servizi giornalistici e cooperative giornalistiche deve essere effettuato nel rispetto delle norme legislative concernenti il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro.
    L’editore che faccia ricorso all’allegato D) del presente contratto non può utilizzare strutture esterne durante lo stato di crisi.
    Le redazioni delle strutture esterne non possono interagire con il sistema editoriale dell’azienda committente né svolgere attività giornalistica e redazionale all’interno dell’azienda committente. L’accesso delle strutture esterne al sistema deve essere limitato alla trasmissione del materiale prodotto.
    La decisione di ricorrere a strutture esterne deve essere comunicato, ai sensi del punto d) dell’art.34, dall’azienda committente e dal direttore responsabile ai Comitati di redazione, ai fiduciari sindacali e alle Associazioni Regionali di Stampa. La comunicazione deve contenere un’ampia informativa sulle società di servizi giornalistici, cooperative giornalistiche, sulla loro composizione redazionale, sul tipo, durata e costi del contratto stipulato dall’azienda committente e su tutti gli elementi utili per identificare l’ambito di sviluppo del progetto editoriale.
    Non è consentito l’utilizzo di strutture esterne per la sostituzione di personale giornalistico in sciopero dell’azienda editoriale committente.
    La produzione di fascicoli e inserti deve essere eseguita dalla società esterna incaricata dall’azienda committente e non può essere affidata in subappalto ad altre società.
    La struttura esterna incaricata deve comunicare alle proprie rappresentanze sindacali l’assunzione di un nuovo contratto, le modalità occupazionali relative, i criteri che ispirano la sua attività commerciale e le iniziative conseguentemente assunte.
    In caso di assunzione di nuovo personale giornalistico in seguito al riassorbimento di fascicoli o inserti integrativi, l’azienda editoriale committente si impegna a esaminare prioritariamente le professionalità dei giornalisti dipendenti della struttura esterna che hanno lavorato, in misura esclusiva o prevalente, alla realizzazione del prodotto.
    Le eventuali controversie sull’applicazione e l’interpretazione di tale norma sono demandate alle parti nazionali.
Art.43
Sostituire l’attuale articolo con il seguente testo:
   L’utilizzazione plurima del materiale giornalistico (sinergie editoriali) è possibile soltanto fra testate (stampate, radioteletrasmesse o on line) appartenenti allo stesso gruppo editoriale. Le sinergie, mirate all'economicità di gestione e al recupero produttivo, non possono intaccare l'autonomia e le caratteristiche tipiche delle singole testate, ma puntare unicamente al loro arricchimento, salvaguardando l'occupazione e valorizzando la professionalità giornalistica.
    I programmi sinergici di gruppo devono essere impostati sulla base di piani editoriali alla cui definizione partecipano i direttori delle testate interessate, nel rispetto dell'articolo 6 del presente contratto. Tali piani devono essere sottoposti prima della valutazione della commissione paritetica di cui all'articolo 47 del presente contratto alla verifica dei cdr delle rispettive testate e al coordinamento dei cdr del gruppo, che possono chiedere modifiche dei piani stessi per renderli compatibili con quanto prescrive il presente articolo.
    I singoli piani relativi ai programmi di integrazione o di supporto - con i necessari riferimenti alla salvaguardia dell'occupazione nelle forme e con gli strumenti previsti dal contratto - saranno trasmessi alla commissione paritetica nazionale di cui all'art. 47 che esprimerà pareri sulla conformità degli stessi alle norme contrattuali. I piani saranno contestualmente trasmessi alla FIEG, alla FNSI ed alle organizzazioni aziendali e regionali. La commissione paritetica nazionale si pronuncerà nei 20 giorni successivi alla trasmissione dei piani.
    Acquisito il parere della commissione, i piani relativi ai programmi di integrazione o di supporto formeranno oggetto di confronto in sede aziendale ai fini della loro applicazione, confronto che dovrà esaurirsi nei trenta giorni successivi. Le aziende dovranno fornire notizie e dati utili ai fini dell'esame dei piani. In sede di confronto i C.d.R. potranno essere assistiti dalle organizzazioni sindacali territoriali. In caso di controversie nella fase applicativa, ognuna delle parti potrà chiedere il rinvio delle questioni in esame alle organizzazioni nazionali per le soluzioni di competenza.
   L'utilizzo del materiale sinergico a disposizione delle singole testate del gruppo è stabilito dal direttore delle singole testate nel rispetto di quanto prescrive il presente articolo.
    La redazione di ciascuna testata si avvarrà degli strumenti tecnico-professionali, necessari ed idonei per eventuali interventi sul materiale sinergico che consentano di rispettare i criteri del primo capoverso di questo articolo.
    In particolare, tutte le redazioni interessate alle sinergie sono messe in grado di controllare in qualsiasi momento i criteri di utilizzazioni del materiale da loro prodotto, anche per consentire a ciascun giornalista il controllo sulla destinazione e sul trattamento del proprio prodotto, nel rispetto dell'articolo 9 del presente contratto (ferma restando la tutela prevista dall'articolo 7 della legge 22.4.1941 n. 663).
    Nel caso dei quotidiani, le sinergie non possono comportare l'utilizzo di pagine intere prodotte sinergicamente per quanto riguarda la prima pagina e i settori dell'attualità (cronaca interna) e dello sport e in ogni caso esse non possono interessare - per quanto riguarda il materiale non riferibile alle cronache locali e regionali - più del 25% di esso.
    Pagine intere realizzate da strutture sinergiche non possono essere cedute a testate diverse da quelle previste dai piani sinergici di cui al secondo capoverso del presente articolo.
    In tutti gli altri media diversi dai quotidiani, in ogni caso, il materiale sinergico utilizzato non può superare il 25% dell'intero volume di informazione prodotta.
    In caso di materiale sinergico ceduto a testate diverse da quelle previste dal secondo capoverso del presente articolo, si applica l'articolo 14 del presente contratto.
    Inserti separati non prodotti dalla redazione di una singola testata del gruppo sinergico possono essere allegati in aggiunta alle normali edizioni dei quotidiani o dei periodici solo se non comportano tagli all'organico delle redazioni e se le stesse non sono in grado di produrle.
    Per i trasferimenti ed i mutamenti di mansione dei giornalisti eventualmente necessari per l’attuazione dei piani troverà attuazione quanto disposto dall’art.22.
    Strutture giornalistiche che utilizzano più di 9 redattori per produrre materiale sinergico per diverse testate devono essere costituite come testate giornalistiche autonome, con un proprio direttore giornalistico responsabile e un proprio Comitato di redazione. Nelle strutture sinergiche di questo tipo che impiegano meno di 10 redattori, ciascun giornalista continua a far capo alla testata di provenienza.
    La Commissione nazionale paritetica esprime, quale organo di promozione delle relazioni industriali tra le predette Federazioni, pareri in ordine alla futura evoluzione contrattuale della normativa sulla base delle esperienze realizzate e delle questioni insorte in sede di applicazione.
AGGIORNAMENTO CULTURALE PROFESSIONALE

Art. 45

Modificare il 1° cpv. come segue:
   Le parti, allo scopo di soddisfare l’esigenza di un costante aggiornamento culturale-professionale dei redattori, attraverso una regolamentazione concordata nella contrattazione aziendale, convengono quanto segue: ecc…

Aggiungere il seguente ultimo cpv:
   Le parti, riconoscendo la necessità di un costante aggiornamento professionale conseguente allo sviluppo tecnologico, promuovono ogni anno, di comune intesa, corsi di formazione sull’editoria elettronica con particolare riferimento ad Internet, da svolgersi nelle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine professionale o presso strutture universitarie. Potranno accedere a tali corsi, in permesso retribuito, tutti i giornalisti dipendenti che ne facciano richiesta.
    Le parti favoriranno altresì la partecipazione agli stessi corsi di giornalisti free lance o autonomi, anche attraverso l’uso di risorse rese disponibili da programmi o iniziative regionali, nazionali o dell’Unione Europea.

COMMISSIONE PARITETICA NAZIONE
PER LE CONCILIAZIONI

Art. 47

    Si chiede di eliminare il 2° cpv. dell’articolo e di prevedere la costituzione di un collegio arbitrale composto da 3 membri (uno per parte ed uno nominato di comune accordo) con il compito di procedere, su domanda di parte, alla conciliazione delle controversie individuali connesse all’applicazione del contratto collettivo, ad eccezione dei casi di licenziamento. Il lodo arbitrale dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla domanda ed avrà efficacia esecutiva.
RESPONSABILITA’ CIVILE
    Si chiede di introdurre un nuovo articolo che preveda l’obbligo per tutte le aziende editoriali di assicurare, anche tramite individuazione di un’unica compagnia assicurativa, tutti i giornalisti per gli eventuali danni di cui siano chiamati a rispondere in sede civile a seguito di azioni giudiziarie di risarcimento correlate alla pubblicazione di articoli sulla testata di appartenenza.

Aggiungere nel testo contrattuale il seguente nuovo articolo:

OSSERVATORIO "ANTI SOPRUSO"
    A livello territoriale le parti costituiranno osservatori regionali "anti sopruso" con il fine di esprimere pareri, su richiesta del singolo interessato, in relazione a comportamenti e/o atti discriminatori che, nell’ambito delle singole aziende, comportino lesioni psicologiche.
    I pareri delle commissioni regionali "anti sopruso" dovranno essere notificati ai responsabili delle aziende interessate e alla Commissione paritetica nazionale Fieg-Fnsi.
NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

CASAGIT

Art.4

Eliminare dal punto 2) la parola professionista.
Art.7
Sostituire il punto 2) sul "Diritto d’autore" con il seguente testo:
   Nel confermare quanto disposto negli artt.1, 8, 9, 10 e 14 del presente Contratto, la Fieg e la Fnsi convengono sulla necessità che, nell’ambito della tutela del diritto d’autore, siano individuati strumenti, anche di natura legislativa, tesi a garantire la regolamentazione del diritto d’autore nel settore dell’informazione, anche sulla scorta delle determinazioni che vanno delineandosi nelle sedi istituzionali europee (Parlamento e Commissione) ed italiana.
    In particolare, in relazione alla reprografia cartacea ed elettronica ed alle nuove condizioni che si stanno determinando con l’espansione delle tecnologie digitali, che interessano sia i giornalisti sia gli editori, la parti concordano sulla necessità di una regolamentazione delle utilizzazioni seconde dei prodotti e degli elaborati giornalistici operate da terzi, i cui proventi andranno redistribuiti, qualsiasi siano la procedura giuridico-legislativa adottata (c.d. copia privata, accordo collettivo, legge ad hoc, ecc..) ed il mezzo della rilevazione e raccolta (attraverso la Siae o altro ente), secondo i criteri di equità (50% agli autori e 50% agli editori), peraltro da anni vigenti nella grande maggioranza dei Paesi dell’Unione Europea.
Allegato D
PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONE SINDACALE
1) Nei casi di crisi aziendale per i quali l'azienda intenda anche richiedere l'applicazione delle norme di cui all'art. 35 della legge n. 416/1981, l'editore, salvo i casi di cessazione di attività, presenterà al comitato di redazione, nonché tramite la FIEG alla FNSI, il piano di ristrutturazione che sarà finalizzato al risanamento economico, all'avvio di una gestione equilibrata ed a prospettive di consolidamento e sviluppo dell'iniziativa editoriale e preciserà le cause che determinano la contrazione lavorativa, l'entità e la durata prevedibili di tale contrazione ed il numero dei giornalisti interessati.
    Il piano di ristrutturazione dovrà contenere indicazioni sul tipo di crisi aziendale con particolare riferimento all'andamento economico dell'azienda in base ai dati di bilancio approvati.
    La presentazione del piano costituisce adempimento all'onere di comunicazione previsto dall'art. 5 (quarto comma) della legge n. 164 del 20 maggio 1975.
2) Su richiesta di una della parti, l'editore, il direttore ed il comitato di redazione - assistito dall'organizzazione sindacale - procederanno ad un esame congiunto della situazione per definire la nuova organizzazione del lavoro redazionale, in relazione alle sue esigenze qualitative e quantitative, e le necessità di organico ad essa conseguenti.

3) In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le parti verificheranno, nell'ordine, l’eliminazione delle ore straordinarie, le possibilità di applicazione dell'art. 33 del c.n.l.g. e di attivazione dei prepensionamenti ai sensi dell'art. 37 della legge 416/1981 (con particolare riferimento al 1° e 2° comma), nonché le occasioni di mobilità in altre sedi o settori della testata ovvero nell'ambito di altre testate pubblicate dalla stessa azienda editoriale, sentito il Coordinamento sindacale dei Comitati di redazione di gruppo.

4) È di competenza del direttore, tenute presenti le esigenze aziendali e sentite le osservazioni del comitato di redazione, procedere alla composizione del nuovo organico di cui ai punti 1, 2 e 3 individuando i giornalisti per i quali l'azienda richiederà l'applicazione della Cassa Integrazione Guadagni (CIGS). Il direttore comunicherà i criteri in base ai quali ha proceduto alla suddetta individuazione.

5) La procedura di consultazione dovrà esaurirsi, salvo diverso accordo tra le parti, entro 25 giorni dalla data di richiesta di attivazione.
    La domanda dell'azienda per l'intervento della CIG sarà inviata, per conoscenza, anche all'INPGI.

6) Salvo oggettivi motivi di impedimento l'azienda anticiperà ai giornalisti posti in CIG il trattamento di integrazione salariale durante il periodo di definizione delle procedure amministrative, procedendo al recupero delle somme anticipate in sede di conguaglio contributivo con l'INPGI una volta emanato il provvedimento di ammissione in CIG.

7) L'azienda e la direzione sono tenute ad informare trimestralmente gli organismi sindacali sulle fasi di realizzazione del piano di ristrutturazione, riequilibrio e sviluppo.

8) Nel periodo di applicazione dell'art. 35 della legge n. 416 l'azienda editoriale, su proposta del direttore, richiamerà in servizio i giornalisti posti in CIG per sopperire alle esigenze di servizio ed in tutti i casi in cui si manifesti la necessità di reintegrare l'organico o di adeguarlo a nuove esigenze o alla realizzazione di iniziative di sviluppo. Nello stesso periodo l'azienda non può procedere all'effettuazione di stages per borsisti allievi nonché ad assunzioni di giornalisti o praticanti; eventuali deroghe per le assunzioni - limitatamente ai casi di dimostrata necessità connessi con la funzionalità dei servizi redazionali o per acquisire specifici apporti professionali - devono essere precedute dalla consultazione tra il direttore ed il comitato di redazione sui motivi che le giustificano e comunicate alla Commissione paritetica di cui all'art. 4 del contratto.

9) Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti e qualora motivi tecnici organizzativi lo consentano, in sede aziendale potrà essere esaminato il ricorso ai contratti di solidarietà. Tale ricorso dovrà comunque essere limitato ai giornalisti delle testate investite dello stato di crisi di cui al punto 1).

Nota a verbale

Quanto disposto dal comma 2 del punto 1) trova applicazione a decorrere dal novembre 1996.

Allegato Q
Si chiede di introdurre nelle norme di attuazione del D.Leg.19.9.74 n.626 che vengano demandate alla Casagit tutte le attività previste dal Decreto legislativo e in particolare quelle inerenti la formazione dei rappresentanti dei lavoratori.
REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO AUTONOMO
Il lavoro autonomo in tutte le aziende individuate nell’art.1 del contratto nazionale deve trovare la sua disciplina contrattuale articolata sui seguenti punti:
1. Lettera d’incarico

Fnsi e Fieg stabiliscono una lettera d’incarico tipo, obbligatoria, per l’attivazione di una collaborazione professionale autonoma di un giornalista.
Nella lettera d’incarico dovrà essere specificato:
a) la prestazione giornalistica (testo, foto, servizio grafico, servizio radiotelevisivo...) richiesta dall'editore;
b) la testata giornalistica per la quale sarà utilizzata una volta sola la collaborazione;
e) il compenso pattuito;
d) il rimborso delle spese.

2. Tempi di pagamento delle prestazioni

L'editore è tenuto a pagare il compenso entro 30 giorni dal ricevimento della prestazione richiesta. Le contestazioni eventuali non bloccano i tempi di pagamento.

3. Norme sull’utilizzazione del lavoro autonomo

Modifiche d’articolo
Gli articoli, i servizi e le prestazioni, comunque definite, del giornalista lavoratore autonomo dovranno essere pubblicati con la firma dell’autore, salvo patto contrario precedentemente concordato.
Modifiche ed integrazioni ad ogni articolo o servizio devono essere apportate con il consenso dell’autore.

Giorni festivi
Le prestazioni attinenti avvenimenti di qualsiasi natura che si svolgano nei giorni festivi (domeniche, 1 e 6 gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre, 8, 24, 25 e 26 dicembre) danno diritto ad una maggiorazione del 100% del compenso concordato.

Assicurazione infortuni
Ai giornalisti tenuti a prestazioni di lavoro autonomo – o i loro aventi causa - è riconosciuta, nel caso di infortunio occorso durante il tempo di impegno per la realizzazione della prestazione, una copertura assicurativa (garantita dall’Inpgi e sulla base di modalità regolamentari da concordare tra Fieg, Fnsi e Inpgi stesso) secondo i seguenti criteri:
    a) per il caso di morte L. 180.000.000;
    b) per il caso di invalidità permanente totale L. 210.000.000;
    c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità lavorativa.
L’applicazione dell’assicurazione infortuni è richiamata nella lettera d’incarico.

Tutela degli interessi sindacali dei lavoratori autonomi

I Comitati di redazione delle singole testate garantiscono la tutela degli interessi dei giornalisti lavoratori autonomi derivanti dal presente protocollo.

Radiotelevisioni locali

Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche nelle emittenti radiotelevisive di ambito locale collegate con le aziende editoriali previste dall’art.1 del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

4. Tariffario minimo

Per ciascun tipo di prestazione sono stabiliti compensi minimi definiti a giornata o a prestazione-base integrati da moltiplicatori che tengano conto di criteri territoriali, della periodicità e del rilievo giornalistico della testata.
Le produzioni giornalistiche, sia quelle affidate su commissione a giornalisti riconosciuti ai sensi di legge, sia quelle offerte indipendentemente da commissioni specifiche, prescindendo dalla configurazione giuridica del soggetto produttore, devono essere retribuite secondo i principi sopra definiti.

5. Responsabilità civile.

Ai giornalisti, lavoratori autonomi, dovrà essere garantita, in relazione alla prestazione richiesta, la copertura assicurativa per eventuali danni di cui siano chiamati a rispondere in sede civile a seguito di azioni giudiziarie di risarcimento correlate agli articoli oggetto della prestazione stessa.

6. Collegio per la conciliazione delle controversie.

Viene costituito un Collegio composto da tre membri, uno di nomina di ciascuna delle parti e uno nominato di comune accordo, che lo presiede, con il compito di conciliare le controversie di natura economico-normativa che dovessero sorgere tra giornalisti lavoratori autonomi e le singole aziende in relazione all’applicazione delle norme di cui al presente protocollo. Il Collegio è tenuto a esprimersi entro 30 giorni dalla attivazione della singola richiesta. Il lodo del Collegio è immediatamente esecutivo.
(18-06-99)

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